Ieri sera il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore, piercer e dei centri benessere. In ottica di contrasto alla concorrenza sleale si è intervenuto sulla regolamentazione delle attività eseguite presso il domicilio dell’esercente o ai piani superiori di un edificio. Per porre fine alla totale invisibilità delle prestazioni irregolari, il regolamento impone l’obbligo tassativo di affiggere una targa all’esterno dello stabile, visibile dalla pubblica via. La targa dovrà riportare con precisione il tipo di attività autorizzata, l’indicazione della scala, del piano e il numero dell’interno.
Il nuovo regolamento inoltre introduce la figura del Responsabile Tecnico Temporaneo. La norma permette la sostituzione temporanea della figura di riferimento in caso di assenza. Il sostituto deve possedere un’esperienza professionale nel settore di almeno tre anni. La sostituzione è ammessa fino a 30 giorni per motivi generici e da 31 a 90 giorni per comprovati motivi di salute, previa tempestiva comunicazione al SUAP.
Per quanto riguarda le procedure amministrative, viene sancito l’obbligo di presentare la SCIA esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale “Accesso Unitario” allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). L’idoneità igienico-sanitaria di locali e attrezzature dovrà essere autocertificata tramite una relazione tecnica allegata, soggetta a successiva verifica dell’AUSL. Viene infine aggiornato il quadro normativo inserendo il riferimento esplicito al D.M. 15/10/2015, n. 206 per l’elenco degli apparecchi elettromeccanici utilizzabili per uso estetico e vengono specificate le attività escluse dal settore (naturopatia del benessere, grotte di sale, fish therapy e idromassaggi complementari in palestre o hotel). Sono state regolamentate le manifestazioni temporanee in fiere, le attività nei circoli privati (riservate ai soli soci) e l’affitto di poltrona o cabina. Riguardo alla vendita accessoria di cosmetici, viene liberalizzata eliminando i vincoli del D.Lgs 114/1998: non servirà cambio di destinazione d’uso se l’area commerciale non supera il 30% della superficie totale (ed entro i 30 mq), escludendo gli espositori dal computo della superficie minima dell’attività principale.