giovedì 3 ottobre 2024
Sono in vigore anche a Sassuolo e lo rimarranno fino al 31 marzo 2025, le misure anti smog rientranti nel Pair 2020 della Regione Emilia Romagna, disposte dall’ordinanza n°247 del 30 settembre a firma del Sindaco. Dal lunedì al venerdì compresi, fino al 31.03.2025, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 18:30 e nell’area del centro abitato, è disposto il divieto di circolazione dei seguenti veicoli a motore: veicoli alimentati a Benzina Pre Euro, Euro 1 E Euro 2; veicoli diesel e diesel dual fuel pre euro, euro 1, euro 2, euro 3 e euro 4; ciclomotori e motocicli pre euro e euro 1; veicoli benzina-metano e benzina-gpl pre euro e euro 1. Tutte le domeniche comprese nel periodo dal 1.10.2024 al 31.03.2025 sono domeniche ecologiche, pertanto nella fascia oraria 8:30 – 18:30, nell’area del centro abitato, è fatto divieto di circolazione dei veicoli a motore di cui al precedente punto e ai veicoli diesel euro 5. Il provvedimento non si attua nelle giornate festive di venerdì 1.11.2024, mercoledì 25.12.2024, giovedì 26.12.2024, mercoledì 1.1.2025, lunedì 6.1.2025 e nelle domeniche comprese dal 1° dicembre al 6 gennaio.
È prevista, inoltre, l’adozione delle seguenti misure emergenziali su tutto il territorio comunale nel periodo dal 1.10.2024 al 31.3.2025 qualora, nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì), il bollettino di monitoraggio emesso da ARPAE evidenzi, nell’ambito territoriale della Provincia di Modena, la previsione di superamento del valore limite giornaliero di PM10 per tre giorni consecutivi: ampliamento delle limitazioni alla circolazione nell’area con il divieto di circolazione anche per tutti i veicoli diesel euro 5; divieto di utilizzo di generatori di calore per uso civile alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe “4 stelle”; divieto di spandimento di liquami zootecnici; potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di combustione all’aperto, di spandimento dei liquami e delle limitazioni alla circolazione. Tali misure emergenziali entrano automaticamente in vigore, senza necessità di adottare ulteriori specifici provvedimenti, decorrono dal giorno successivo all’emissione del bollettino di monitoraggio da parte di ARPAE e sono mantenute fino al giorno di controllo successivo incluso e comunque finché i valori previsti a livello provinciale di PM10 non rientreranno al di sotto del valore limite giornaliero. Pertanto le misure emergenziali si estendono anche nei giorni festivi e nei giorni di sabato e domenica eventualmente coinvolti.
Durante la stagione termica 2024-2025 (di norma dal 15 ottobre al 15 aprile), su tutto il territorio comunale, è fatto obbligo di mantenere la temperatura negli ambienti riscaldati fino al limite massimo di: 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili, a uffici ed assimilabili, ad attività ricreative e di culto ed assimilabili, ad attività commerciali ed assimilabili (ad attività sportive (E6); 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili. Sono esclusi da questa disposizione gli ospedali, le cliniche, le case di cura e assimilabili, gli edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili.
Dal 1.10.2024 al 31.3.2025, su tutto il territorio comunale, è fatto divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio è fatto divieto assoluto di abbruciamenti ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023. Nei mesi di ottobre e marzo, su tutto il territorio comunale, è fatto divieto di abbruciamento dei residui vegetali ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 152/2006. Dal 1.10.2024 al 31.3.2025, su tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari dotate di riscaldamento multicombustibile è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro): nei focolari aperti o che possono funzionare aperti; nei generatori di calore di cui all’art.1 comma 3 del D.M. n.186/2017 aventi classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”. Il presente divieto si applica esclusivamente ai generatori di calore a biomassa utilizzati per il riscaldamento ad uso civile. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti. Tutto l’anno, ai sensi dell’art. 22 del PAIR 2030, è fatto divieto di installazione di nuovi generatori di calore a biomassa per uso civile di classe di prestazione emissiva inferiore alle “5 stelle”.